Statuto

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA FEDERALE DELL’ANIAI NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2007.

ARTICOLO 1

L’ANIAI, Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani, costituita nel 1919 sotto forma associativa, centralizzata e rappresentativa in Italia e all’estero degli Ingegneri e degli Architetti italiani, disciolta nel 1924 e ricostituita a Napoli nel 1944, è un’organizzazione federativa di Sodalizi di Ingegneri e di Architetti Italiani. Essa ha sede in Roma.

 

L’ANIAI è una libera Associazione che persegue i seguenti scopi:

  1. assumere nell’ambito della vita nazionale e dei rapporti internazionali la rappresentanza morale degli Ingegneri e degli Architetti italiani;
  2. coordinare il lavoro dei Sodalizi, incitarne l’attività, assumerne la rappresentanza per problemi di carattere generale e, su richiesta dei singoli organismi, per problemi particolari;
  3. promuovere il perfezionamento della legislazione professionale degli Ingegneri e degli Architetti conquistando alla professione il posto che le compete nella vita della Unione Europea; consultarsi e collaborare con i Consigli Nazionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, nei limiti delle attribuzioni fissate dalla legge per essi, con le organizzazioni culturali e sindacali, a carattere nazionale e internazionale, i cui programmi siano conformi con il presente Statuto, per quanto attiene alle azioni che converrà svolgere in comune, ai fini fondamentali dell’ANIAI;
  4. tutelare il prestigio e valorizzare le funzioni degli Ingegneri e degli Architetti nei rapporti con gli Enti e con i privati che ne utilizzano l’opera, promuovendo le necessarie attività a tutela dei loro diritti;
  5. promuovere rapporti di collaborazione e di solidarietà con le Associazioni scientifiche, tecniche e professionali nazionali e internazionali costituite anche da scienziati e tecnici appartenenti a specializzazioni complementari all’Architettura e all’Ingegneria, a mezzo di congressi, seminari, incontri nazionali e internazionali, pubblicazioni e manifestazioni varie;
  6. contribuire al progresso della tecnica e alla partecipazione degli Ingegneri e degli Architetti alla risoluzione dei problemi della professione, impegnandosi, in particolare, con studi e iniziative per la formazione e la informazione;
  7. promuovere la collaborazione, a livello scientifico,  tecnico ed economico fra Professione, Università, Operatori economici, Pubbliche Istituzioni ed altri, allo scopo di impostare e avviare a soluzione le diverse problematiche;
  8. collaborare al miglioramento della cultura e della preparazione professionale degli Ingegneri e degli Architetti nonché di altri tecnici;
  9. edizione del Premio dell’Architettura e dell’Ingegneria;
  10.  compilazione e aggiornamento del Registro degli iscritti ai Sodalizi.

ARTICOLO 2

Fanno parte dell’ANIAI, in qualità di Soci Ordinari i Collegi di Ingegneri e/o Architetti e le Associazioni che hanno partecipato all’atto costitutivo e quelli la cui domanda di adesione sia stata accolta successivamente dalla Giunta Esecutiva e ratificata dall’Assemblea.

 

Ciascun Sodalizio federato ha piena autonomia  e un proprio Statuto, coordinato col presente Statuto, che deve essere accettato  all’atto dell’adesione all’ANIAI.

 

Possono aderire direttamente all’ANIAI, quali Soci individuali, senza diritto di voto, i laureati Ingegneri e Architetti residenti in Province o Regioni ove nei rispettivi capoluoghi non vi siano Sodalizi federati all’ANIAI.


Qualora nel capoluogo di Provincia o di Regione di residenza venisse costituito un Sodalizio che aderisce all’ANIAI, i Soci individuali residenti in tale Provincia o Regione passeranno a far parte del nuovo Sodalizio.

ARTICOLO 3

Le Associazioni culturali e professionali a carattere nazionale, i cui programmi aderiscono ai principi di interesse generale espressi nel precedente articolo 1 possono entrare a far parte dell’ANIAI, quali Associazioni aderenti, previa domanda e conseguente deliberazione della Giunta Esecutiva che provvede alla comunicazione per ratifica all’Assemblea.

 

ARTICOLO 4

Possono inoltre aderire all’ANIAI quali Soci Sostenitori, senza peraltro avere diritto di voto, Associazioni, che non siano né Sodalizi, né Associazioni Aderenti, persone giuridiche o fisiche, Enti pubblici o privati, interessati a promuovere, anche attraverso contributi economici, le attività dell’ANIAI, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Comitato di Presidenza, cui compete la determinazione della specifica quota annua di adesione e la comunicazione per ratifica all’Assemblea.

 

ARTICOLO 5

L’Assemblea potrà individuare personalità fisiche o giuridiche cui attribuire la qualifica di Socio Emerito o Benemerito, per le riconosciute meritevoli attività svolte in attuazione delle finalità e degli scopi di cui all’articolo1 del presente statuto.

 

I Soci Emeriti o Benemeriti, esonerati  dalle quote di adesione, potranno partecipare, per lo spessore della loro esperienza, alle attività dell’ANIAI senza diritto di voto.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell’Aniai  comprende:

1.       I beni  mobili ed immobili di proprietà.

2.       I fondi con destinazione speciale salve restando le clausole di fondazione.

3.       Il fondo riserva.

 

Il fondo di riserva è costituito da:

a)       le donazioni senza destinazione speciale;

b)       gli avanzi attivi dei bilanci di esercizio.

ARTICOLO 7

Il fondo di gestione è costituito dai contributi dei Soci Ordinari, Soci Aderenti e Soci Sostenitori, nonché dai proventi derivanti dalle altre attività dell’ANIAI.

Il contributo annuo dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti è composto di una quota associativa sulla base degli iscritti dell’anno precedente.

La quota di partecipazione dei Soci  Sostenitori sarà regolata di volta in volta dal Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 8

Sono Organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea Federale;

b)      La Giunta Esecutiva;

c)      Il Comitato di Presidenza;

d)      Il Collegio dei Sindaci;

e)      Il Collegio dei Probiviri;

f)        Il Presidente.

 

ARTICOLO 9

L’Assemblea Federale è composta dal Presidente che la presiede e dai Presidenti dei Sodalizi Ordinari o Aderenti o loro delegati.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza anche per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Federale è convocata dal Presidente dell’ANIAI, almeno una volta l’anno e ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un quarto degli organismi associati, aventi diritto al voto.

Possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i Soci Ordinari e Aderenti in regola con il versamento delle quote sociali per la annualità che precede quella in cui è convocata l’Assemblea.

Ogni Socio Ordinario o Aderente ha diritto a un voto. Ogni Delegato non può rappresentare più di due Organismi associati oltre il proprio.

 

Sono demandati all’Assemblea Federale:

a)       l’indirizzo dell’Attività dell’ Associazione;

b)       l’elezione del  Presidente  della Associazione e del Comitato di Presidenza.

c)       l’elezione del Collegio dei Sindaci;

d)       l’elezione del Collegio dei Probiviri;

e)       il conferimento della qualifica di Socio Emerito e di Socio Benemerito;

f)         la ratifica dell’accoglimento di nuove adesioni di Soci Ordinari, Aderenti e Sostenitori;

g)       la ratifica della cessazione dall’Associazione dei Soci Ordinari e Aderenti morosi.

h)       l’esame e l’approvazione dei rendiconti annuali;

i)         l’approvazione dello Statuto e di eventuali sue variazioni;

j)         lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. Il patrimonio non potrà essere devoluto ai Soci o a persone fisiche, ma eslusivamente ad istituzioni che riflettano gli scopi di cui all’art. 1 del presente statuto;

La convocazione dell’Assemblea, oltre che per lettera raccomandata, potrà avvenire anche per  raccomandata a mano, telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni naturali e consecutivi prima della data prevista per la riunione.

 

ARTICOLO 10

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell’ANIAI, dal Presidente immediatamente precedente, dai Vicepresidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere, da un rappresentante per ogni Sodalizio federato. Può partecipare senza diritto di voto un membro scelto dai Soci Sostenitori.

La Giunta Esecutiva può nominare un Vice Segretario Generale e un Vice Tesoriere scegliendoli anche al di fuori del proprio seno; essi vanno a far parte della Giunta Esecutiva.

 

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

  1. eseguire i deliberati dell’Assemblea;
  2. coordinare l’azione dei Sodalizi federati e delle Associazioni aderenti;
  3. deliberare l’accettazione di Associazioni Aderenti. 

La Giunta Esecutiva  si riunisce  ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno per l’assolvimento dei suoi compiti ed è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le modalità di convocazione della Giunta Esecutiva, oltre che per lettera raccomandata, potrà avvenire anche per raccomandata a mano, telefax o posta elettronica, almeno sette giorni naturali e consecutivi prima della data prevista per la riunione.

 

ARTICOLO 11

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice  Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. Il Comitato di Presidenza può essere integrato, di volta in volta, da altri membri indicati dal Presidente.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e ha il compito di collaborare con il Presidente nell’assicurare la gestione operativa dell’Associazione, sulla scorta degli indirizzi adottati dall’Assemblea Federale e dei programmi approvati dalla Giunta Esecutiva.

Il Comitato di Presidenza stabilisce i contributi annuali a carico dei Soci Ordinari, Aderenti e Sostenitori.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti. Gli effettivi saranno i tre Soci fra i cinque eletti che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si darà luogo al sorteggio.

Al Collegio dei Sindaci sono demandate le mansioni di legge.

 

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri dei quali tre effettivi e due supplenti, eletti con le stesse modalità dei membri del Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è demandata anche la soluzione delle vertenze che possono eventualmente aver luogo fra i Soci e i loro Organismi societari, a seguito di ricorso dopo l’avvenuta deliberazione dei rispettivi Collegi dei Probiviri, o fra i Soci di Organismi diversi su ricorso diretto.

 

ARTICOLO 14

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, ha il potere di firma ed  è Direttore Responsabile della Rivista dell’ANIAI. Convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta Esecutiva e ha la responsabilità dell’andamento dell’Associazione. Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri e la rappresentanza dell’Associazione ad uno o più membri della Giunta Esecutiva, determinandone in tal caso le attribuzioni. In caso di programmata assenza o di impedimento grave, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti cui attribuisce la mansione di Vicario.

ARTICOLO 15

L’Assemblea Federale può conferire per votazione diretta, con almeno il settantacinque per cento dei voti rappresentati in Assemblea, la carica di Presidente Onorario ad un ex Presidente dell’ANIAI che abbia acquisito eccezionali meriti nell’organizzazione e nello sviluppo dell’Associazione e la cui collaborazione alle attività della Giunta Esecutiva sia considerata particolarmente utile.

ARTICOLO 16

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri degli organi dell’Associazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Fino allo scadere del mandato in corso, nel caso che un membro venga a cessare dalla carica per dimissioni o altro, la Giunta Esecutiva, nell’ambito delle sue competenze, nomina nella sua prima riunione, un successore che durerà in carica quanto sarebbe dovuto durare quello che egli surroga.

Le funzioni di tutte le cariche dell’ANIAI sono esercitate a titolo gratuito.

 

ARTICOLO 17

Il Presidente dell’ANIAI, su conforme parere della Giunta Esecutiva, ha facoltà di sottoporre a referendum particolari argomenti interessanti la vita dell’Associazione e la cui trattazione e risoluzione rivestono particolare motivazione.

 

ARTICOLO 18

Cessano di far parte dell’Associazione:

  1. i Soci Ordinari e Aderenti morosi da due anni, compreso quello incorso (cessazione ratificata dall’Assemblea);
  2. i Soci Ordinari e Aderenti che, sei mesi prima della fine dell’anno solare, dichiarano con lettera raccomandata indirizzata al Presidente, di volersi ritirare dall’Associazione. La cessazione ha effetto di interrompere  il rapporto e i relativi obblighi, soltanto dopo il versamento delle quote arretrate e quella dell’intero anno solare;
  3. gli Organismi associati che, dopo l’adesione, modifichino lo Statuto in difformità e in contrasto con quanto stabilito agli Articoli 1 e 2.

ARTICOLO 19

L’Assemblea Federale è valida, per i provvedimenti di normale amministrazione in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

È valida invece, con l’intervento di almeno i due terzi dei Sodalizi federati, presenti o rappresentati, esclusivamente per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

 

La Giunta Esecutiva è valida con la partecipazione di almeno la  metà del numero dei suoi membri.

Il Comitato di Presidenza è valido con la  partecipazione del Presidente, di uno  dei Vice Presidenti, oltre che del Segretario Generale o del Tesoriere.

ARTICOLO 20

Eventuali modifiche allo Statuto debbono essere richieste da almeno tre organismi federati. Le varianti proposte debbono essere approvate dall’Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Le varianti allo Statuto potranno essere votate anche con apposito referendum promosso tra i membri dell’Assemblea ed avranno valore con la stessa maggioranza sopra richiamata.

 

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato quando sia richiesto, per iscritto e per voto formale, da almeno due terzi dei Sodalizi federati.

 

NORME TRANSITORIE ATTUATIVE

La composizione della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza resta quella attuale fino a scadenza del mandato in corso.

La determinazione delle quote contributive per l’anno 2008 resta di competenza della Giunta Esecutiva.

 

Il Segretario Generale (dott. ing. Italo Ghidini)

Il Presidente (dott. arch. Alessandro Castagnaro)